Qui di seguito riportiamo un elenco di domande a cui più frequentemente rispondiamo.
Le risposte indicate in questa sezione devono considerarsi solo indicative; per qualsiasi ulteriore e più precisa informazione potrete comunque rivolgerVi ai Distretti Sociali, ai Consultori Familiari delle A.S.L. o contattarci ai recapiti a destra indicati.
{slider title="Vorremmo un bambino in affido ma forse non siamo all'altezza" class="icon grey"}
Non ci sono requisiti particolari: affidatari possono essere le famiglie regolarmente sposate, i conviventi, le persone singole. Poiché l'affidamento è cercare la risposta ai problemi temporanei di un bambino, la legge lascia, nella ricerca della soluzione, la più ampia possibilità di scelta ai magistrati e agli operatori: ogni bambino ha un particolare problema e si cerca la migliore delle soluzioni.
L'unico requisito necessario ed indispensabile è la disponibilità ad accompagnare un minore aiutandolo a crescere ed a mantenere i rapporti con la sua famiglia che, nel frattempo, deve essere sostenuta dai Servizi Sociali..
{slider title="La nostra casa non è tanto grande" class="icon grey"}
Lo spazio di cui necessitano i bambini che per qualche tempo non possono vivere nella loro famiglia è uno "spazio affettivo", che comprenda la possibilità di stare insieme, dialogare, giocare, ricevere cure e attenzioni.
{slider title="Non voglio provare per non far soffrire il bambino quando rientrerà nella sua famiglia" class="icon grey"}
L'affido è un intervento che ha una durata temporale, ma non è detto che i rapporti si interrompano al termine dell'affido: spesso le relazioni continuano, per esempio per periodi di vacanza, o altre occasioni. Le esperienze già concluse ci insegnano che, accogliendo un bambino ed accettando la sua storia ed il suo mondo, non sarà difficile separarsi da lui, se questo è il suo bene.
{slider title="Quanto dura l'Affido Familiare?" class="icon grey"}
La caratteristica dell’affido è la temporaneità pertanto la durata massima è pari a 24 mesi. Tuttavia la durata è prorogabile nell’ipotesi in cui sia necessaria l’adozione di ulteriori provvedimenti nell’interesse del minore.
{slider title="E' necessario essere sposati per diventare affidatari?" class="icon grey"}
No, non è necessario che la coppia sia sposata, né che si tratti di una coppia poiché all’affido possono accedere anche persone singole. Ciò che è richiesto è di avere tempo e risorse sufficienti per rispondere alle necessità del minore.
{slider title="E' necessario avere rapporti con la famiglia del bambino?" class="icon grey"}
Sì, lo scopo dell’affido è il ritorno del minore presso al famiglia d’origine sicché gli affidatari dovranno oltre che mantenere i contatti con la famiglia d’origine anche conservare la storia del minore e facilitare la relazione tra il minore e la propria famiglia, consentendo telefonate del genitore o visite alla stessa. Per evitare incomprensioni le modalità di relazione vengono definite mediante un’apposita regolamentazione che tiene conto delle esigenze di tutti.
{slider title="Chi sono i bambini/ragazzi che vanno in affido?" class="icon grey"}
Sono bambini dalla tenera età sino ai 18 anni, italiani o stranieri, seguiti dai Servizi di Bari che hanno necessità di sperimentare una relazione familiare di condivisione e cura. Ogni progetto di affido familiare è personalizzato perché deve rispondere alle necessità delle diverse età, ai bisogni personali del bambino / ragazzo in relazione alle specifiche esigenze sue e della sua famiglia.
{slider title="Che età hanno i minori che vanno in affido?" class="icon grey"}
L’affido è applicabile per tutti i minori, da 0 a 18 anni. Nella nostra esperienza l’età media è quella della fascia scuola elementare/media.
{slider title="Quali sono i diritti della famiglia di origine?" class="icon grey"}
A seconda del tipo di affido consensuale o giudiziario la famiglia d’origine avrà dei diversi diritti. Nella prima ipotesi essendo disponibile all’affido e seguendo il progetto di affido attenendosi alle prescrizioni al fine di proseguire una relazione con la famiglia affidataria, ha il diritto di prendere parte alle decisioni più rilevanti relative alla vita del minore e quindi ad essere consultata dalla famiglia affidataria. Nell’affido giudiziario pur non avendo acconsentito all’affido ed essendo probabilmente limitata la potestà, il punto di vista genitoriale è comunque da tenere in considerazione, sebbene i servizi sociali esercitino il potere di scegliere per il bene del minore.
{slider title="A quale medico è iscritto il minore?" class="icon grey"}
L’affidatario, in relazione ai rapporti con le autorità sanitarie, esercita i poteri connessi con la potestà parentale (L. 149/01, art. 5, comma 1). Se un bambino viene affidato a una famiglia residente nella stessa azienda sanitaria locale, rimane valido il tesserino sanitario e, se ne valuta la necessità, la famiglia affidataria può richiedere la variazione del medico. Qualora l’affidamento avvenga in una famiglia residente in altra azienda sanitaria locale, al minore verrà rilasciato (sulla base della presentazione da parte della famiglia affidataria alla propria ASL della documentazione attestante l’affidamento) un tesserino sanitario rinnovabile ogni sei mesi.
{slider title="Di che importo è il contributo che deve erogare l'ente titolare dell'affido?" class="icon grey"}
La cifra che gli enti titolari corrispondono agli affidatari è concessa indipendentemente dalla loro condizione economica. Si tratta di una somma mensile necessaria al mantenimento del minore e che viene elargita automaticamente all’esito del provvedimento di affido. Le variazioni di contributo dipendono dall’entità dell’impegno richiesto alla famiglia affidataria e dalle decisioni delle singole amministrazioni comunali.
{slider title="Se il bambino/ragazzo necessita di cure sanitarie, cosa devo fare?" class="icon grey"}
Come detto in precedenza la normativa vigente prevede che l’affidatario, in relazione agli ordinari rapporti con le autorità sanitarie, esercita i poteri connessi con la potestà parentale. Spettano invece ai genitori naturali o al tutore le scelte straordinarie che richiedono una autorizzazione scritta, come ad esempio interventi chirurgici, vaccinazioni, somministrazione di terapie debilitanti: in questo caso occorre confrontarsi con il servizio sociale che coinvolgerà i genitori del bambino per quanto di competenza.
In caso di necessità e/o urgenza gli affidatari sono tenuti ad assumere le decisioni più opportune per salvaguardare la salute del minore loro affidato (es. ricoveri o altri interventi di urgenza), dandone appena possibile comunicazione al Servizio Sociale competente.
{slider title="E' previsto un rimborso spese per eventuali interventi di cura eccezionali che si dovessero verificare?" class="icon grey"}
Sì, la legge prevede in favore della famiglia affidataria un rimborso spese per interventi di cura e di particolare rilevanza per il progetto di affidamento. In tal caso occorrerà dimostrare mediante documentazione cartacea le spese sostenute al fine del rimborso.
{slider title="Sono applicabili agli affidatari le detrazioni di imposta per carichi di famiglia?" class="icon grey"}
Sì, le detrazioni di imposta per carichi di famiglia sono applicabili agli affidatari se il minore risulta a carico e ciò si evinca dal provvedimento dell’autorità giudiziaria. Tale possibilità deve essere disposta dal giudice tutelare nell’affidamento consensuale e dal tribunale per i minorenni nell’affidamento giudiziario.
{slider title="Che documentazione ci verrà rilasciata per dimostrare il rapporto di affido?" class="icon grey"}
L’affido viene formalizzato mediante il c.d. provvedimento di affido che è ratificato dal Giudice Tutelare se si tratta di affido consensuale ovvero reso esecutivo con un decreto del Tribunale per i Minorenni in caso di affido giudiziale. Il provvedimento di affido consente di giustificare la presenza del minore presso la famiglia in ogni occasione o evenienze poiché attesta l’affidamento del bambino alla famiglia affidataria e contiene gli elementi più significativi del progetto.
{slider title="Quando viene inserito il minore nel nucleo familiare?" class="icon grey"}
L’inserimento del minore presso la famiglia affidataria avviene a seguito del c.d. abbinamento, ossia l’incontro tra il minore e la famiglia affidataria che verrà formalizzato mediante il provvedimento di affido convalidato dall’autorità giudiziaria.
{slider title="Devo avvisare i Servizi di tutto quello che faccio con il bambino?" class="icon grey"}
Ai Servizi del territorio, per legge è attribuita la responsabilità del progetto e la sua vigilanza, riferiscono al Giudice Tutelare (se l’affido è consensuale) e al Tribunale per i Minorenni (se l’affido è giudiziale) sull’andamento del progetto, l’evoluzione del bambino e della sua famiglia di origine e sulla eventuale necessità di proseguire l’affidamento.
Gli operatori che si occupano della situazione del bambino e della sua famiglia sono il principale riferimento della famiglia affidataria che si rapporta costantemente con loro (in modo assiduo soprattutto all’inizio dell’affido) per essere orientate circa le decisioni da assumere per il minore. Mentre gli aspetti di ordinaria amministrazione sono gestiti autonomamente dalla famiglia affidataria, le decisioni importanti per la vita del minore (es scelte religiose, indirizzi scolastici, documenti per espatrio, interventi sanitari specialistici, periodi di vacanza lunghi o comunque realizzati in periodi in cui sono previsti incontri tra il bambino e i suoi familiari, attività svolte dal bambino che possano presentare qualche rischio) devono essere tempestivamente condivise con gli operatori di riferimento che coinvolgeranno la famiglia di origine per quanto di competenza.
Nel corso della definizione del patto di affido vengono segnalati dagli operatori gli aspetti che è necessario condividere maggiormente con i Servizi.
{slider title="Se il bambino/ragazzo va a scuola, cosa devo fare?" class="icon grey"}
Se l’affido è residenziale (a tempo pieno) la famiglia affidataria concorda con il Servizio Sociale l’iscrizione nella scuola più opportuna per lui (generalmente la nuova scuola è vicino all’abitazione della famiglia affidataria o è quella frequentata dai figli della famiglia stessa).
La L.149/2001 prevede che “l’affidatario eserciti i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con l’istituzione scolastica e le autorità sanitarie”, quindi gli affidatari mantengono contatti con gli insegnanti,. firmano il diario, giustificano le assenze, autorizzano le uscite, partecipano alle elezioni degli organi collegiali scolastici.
Per decisioni importanti quali ad esempio il cambiamento di scuola, la scelta degli studi superiori ecc. occorre confrontarsi con il servizio sociale che coinvolgerà i genitori del bambino per quanto di competenza (andranno concordate con i genitori attraverso il servizio sociale che segue il bambino).
{slider title="Con un bambino in affido posso andare fuori Italia?" class="icon grey"}
In alcune situazione è possibile, per altre no. Occorre confrontarsi con il gli operatori del Servizio Sociale che seguono il minore e la sua famiglia. Vi sono infatti bambini sprovvisti di documenti validi per l’espatrio ed è quindi necessario che il Servizio Sociale coinvolga famiglia di origine o Tutore o, in loro sostituzione, il Giudice Tutelare per ottenere l’assenso all’espatrio.
Per i minori di nazionalità straniera la richiesta di documenti implica il coinvolgimento delle rappresentanze diplomatiche dei loro paesi di origine, può quindi trattarsi di una pratica complessa e lunga.
In ogni caso, sia che il minore affidato sia di nazionalità italiana o straniera, è opportuno attivare con alcuni mesi di anticipo la richiesta di documenti validi per l’espatrio.
{slider title="Posso indicare il bambino in affido nella “dichiarazione ISEE?" class="icon grey"}
"...I minori in affidamento temporaneo sono considerati nuclei familiari a sè stanti fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo ...." (Circolare INPS 171 del 18.12.2014)
Il Coordinamento Nazionale Servizio Affidi ( per approfondimenti vai nella sezione del sito LA RETE DELL 'AFFIDO) ha sottoposto - tramite Comune di Firenze Presidenza pro tempore - al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali i quesiti ricorrenti delle famiglie affidatarie sulla tematica.
Leggi risposta Ministero
{slider title="Posso richiedere gli assegni familiari?" class="icon grey"}
In base alla normativa vigente (L.149/01 art.38, comma 1, ex art.80 L.184/83) solo nel caso in cui il giudice, anche in relazione alla durata dell’affidamento, disponga nel provvedimento che gli assegni familiari e le prestazioni previdenziali relative al minore siano erogate temporaneamente in favore dell’affidatario.
Il Coordinamento Nazionale Servizio Affidi ( per approfondimenti vai nella sezione del sito LA RETE DELL 'AFFIDO) ha sottoposto - tramite Comune di Firenze Presidenza pro tempore - al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali i quesiti ricorrenti delle famiglie affidatarie, comprendenti anche questa tematica.
Leggi risposta Ministero
{slider title="Posso avvalermi delle detrazioni di imposta per minori in affido?" class="icon grey"}
La legge sul Diritto del minore ad una famiglia (L.149/01, art.38, comma 2) stabilisce che sono applicabili agli affidatari le detrazioni di imposta per carichi di famiglia, purchè l’affidato risulti a carico (art.12 DPR 917/86 e successive modificazioni) e ciò sia comprovato da un provvedimento della Autorità Giudiziaria Minorile.
Occorre prestare attenzione per evitare che il minore risulti sia nella dichiarazione dei redditi della famiglia naturale che in quella della famiglia affidataria
{slider title="Posso usufruire dei “congedi e permessi previsti a sostegno della maternità?" class="icon grey"}
La normativa vigente (L.149/01 art.38, comma 3) prevede che agli affidatari “si estendono tutti i benefici in tema di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro, di permessi per malattia, di riposi giornalieri previsti per i genitori biologici”.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Legislazione per il sostegno alla maternità e paternità
D.Lgs 151/2001 così come modificata dalla L.244 del 24 Dicembre 2007 - D.Lgs n. 115 del 2003 - Dlgs 80/2015 - L.104/1992 (minori disabili)
Gli stessi diritti spettano a lavoratori iscritti a gestione separata INPS
Circolare INPS n.139/2002
Circolare INPS n.16/2008 : congedo maternità
Circolare INPS n. 139/2015 e Messaggio 4805/2015 (precisazioni riguardanti minori disabili): congedo parentale
{slider title="Posso richiedere il Bonus Bebè?" class="icon grey"}
ll "Bonus Bebè" a certe condizioni spetta anche ai minori in affido: la circolare INPS n° 93 del 08.05.2015 dettaglia le procedure per l'eventuale richiesta.
Il Coordinamento Nazionale Servizio Affidi ( per approfondimenti vai nella sezione del sito LA RETE DELL 'AFFIDO) ha sottoposto - tramite Comune di Firenze Presidenza pro tempore - al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali i quesiti ricorrenti delle famiglie affidatarie, comprendenti anche queste tematiche.
Leggi risposta Ministero
{slider title="Quando termina l'affidamento?" class="icon grey"}
L’affidamento può cessare quando la situazione di temporanea difficoltà che lo ha determinato viene risolta dalla famiglia, da sola o con l’aiuto dei servizi, oppure nel caso in cui la sua prosecuzione rechi pregiudizio al minore.
{slider title="Come si diventa famiglia affidataria?" class="icon grey"}
<p>FATEMELO SAPERE</p>
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